Articolo tratto da Quattromura del 28/07/2001
La legge 10/91, normativa in tema di risparmio energetico, prevede, in sede di delibera assembleare, la semplice maggioranza dei 501 millesimi, se non stabilito diversamente dal regolamento del condominio e se ciò non costituisce un aggravio dei consumi, per la trasformazione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo.
Molti condomini, in virtù di tale normativa, hanno quindi adottato il sistema di riscaldamento unifamiliare, valutandone i vantaggi in termini economici ma soprattutto per quanto attiene alla gestione autonoma dell’impianto. Molto spesso, però, tale trasformazione non è stata attuata a causa dell’opposizione di alcuni condomini che hanno imposto, in caso di trasformazione dell’impianto, l’installazione di una canna fumaria collettiva per la raccolta dei fumi di tutte le caldaie individuali.
In realtà tale opposizione è garantita dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI 10640 e 10641 che vanno ad interessare i circa 8,6 milioni di impianti autonomi installati nel nostro paese. Il principio della normativa citata si basa sull’incremento della standard di sicurezza dell’impiantistica esistente e da installare. Infatti recenti studi hanno dimostrato che la causa principale degli incidenti alle caldaie risiede proprio nel cattivo funzionamento dello scarico della combustione.
In particolare si può avere: occlusione totale o parziale degli scarichi; mancato adeguamento dimensionale o eccessiva lunghezza delle condotte. Le caldaie da collegare alla stessa canna fumaria devono essere dello stesso tipo e con potenza che non può variare oltre il 30%. Inoltre il numero massimo di caldaie collegate non può superare le 8 unità, una per piano.
La normativa esistente per l’impiantistica in genere ed in particolare per quella relativa alle caldaie, quindi la L. 10/91, il Dpr 412/93 e la L. 46/90, prevedono l’obbligo di progettazione degli impianti in questione da parte di professionisti abilitati, il deposito del progetto presso gli uffici comunali e, infine, l’attestazione delle conformità alle normative UNI 10640 e 10641.
Laddove esistano, invece, già delle caldaie autonome con relative tubazioni di scarico, l’adeguamento è previsto dalla norma UNI 10845 che dà indicazioni sugli interventi da adottare.
Mariano Russo