Articolo tratto da Quattromura del 08/09/2001
In tema di telecomunicazioni riveste molta importanza la legge n° 66 del 20/3/01 di conversione del D.L. 23 gennaio 2001 n°5 recante disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.
Questa legge contiene all’art.2 bis comma 13, la seguente disposizione: ” Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120, primo comma, del codice civile.
Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’art. 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento dei benefici fiscali”.
Vediamo quindi come è cambiata la materia rispetto al passato. Prima dell’entrata in vigore della legge n° 66/01, l’installazione di un impianto satellitare centralizzato in presenza di sole antenne singole, costituiva una miglioria e quindi comportava, in seconda convocazione, una delibera con una maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentasse almeno i due terzi del valore del fabbricato.
Grazie alla nuova normativa, invece, sarà possibile deliberare l’installazione di un impianto satellitare centralizzato, indipendentemente dalla presenza nell’edificio di un impianto televisivo centralizzato, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio ed il terzo del valore del fabbricato. Le relative spese di installazione saranno ripartite tra tutti i condomini, compreso i dissenzienti.
Non può, comunque, essere vietato ad un singolo di installare un impianto autonomo, a meno che, come chiarito in più occasioni dalla Cassazione, tale intervento non arrechi pregiudizio alle parti comuni del fabbricato oppure venga pregiudicata la possibilità di installazione ad altri condomini.
Infine è bene ricordare che, sebbene l’art 1123 c.c. preveda la ripartizione su base millesimale, la prassi vuole che tale tipologia di spesa venga ripartita in parti uguali.
Mariano Russo