Articolo tratto da Quattromura del 26/05/2001
Nei fabbricati in cui sono presenti locali adibiti a ristorazione spesso nascono liti condominiali relativamente all’installazione di canne fumarie per lo smaltimento dei fumi e degli odori. I più penalizzati dalla presenza di questo tipo di attività sono solitamente gli abitanti dei piani bassi che ricevono direttamente i cattivi odori in casa e sono proprio loro che reclamano a gran voce l’installazione di una condotta che porti gli scarichi al di sopra dell’ultimo piano.
Tale richiesta, però, può contrastare con gli interessi degli altri abitanti del fabbricato che non vorrebbero una colonna metallica a deturpare la facciata dell’edificio. Chi ha diritto a far valere le proprie ragioni? Nel caso specifico sicuramente gli abitanti dei piani bassi che possono richiamarsi alla sentenza n° 3422 del 17 marzo 1990 emanata dalla sez. IV del Tribunale civile di Napoli che così sancisce:” L’installazione da parte di un condomino di una canna fumaria in aderenza, appoggio o con incastro nel muro perimetrale di un edificio, è attività lecita rientrante nell’uso della cosa comune, previsto dall’art. 1102 c.c. e, come tale, non richiede né interpello né consenso degli altri condomini”.
Chiariamo che l’art. 1102 c.c. permette il miglior utilizzo della cosa comune purché non ne sia alterata la destinazione e soprattutto non venga impedito agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal proposito, è necessario fare riferimento anche al D.P.R.n° 551 del 21/12/99 che, relativamente allo scarico dei fumi degli impianti termici, prevede l’installazioni di canne fumarie per verticali alle quali tutti i possessori di caldaie dovrebbero immettersi.
Tale normativa ancora oggi non ha avuto un grosso seguito viste le difficoltà pratiche da affrontare per la sua applicazione, ma ciò non vieta al condomino che si senta danneggiato dai fumi della caldaia del vicino di richiamarla per far valere i suoi diritti.
Mariano Russo