- Assemblea – convocazione
- Assemblea – convocazione2
- Assemblea per ripartizione spese – eventualmente annullabile, non nulla
- Assemblea- eccesso di potere
- Convocazione assembleare – validità della raccomandata
- Delega assembleare
- Delega assembleare2
- Delibera – impugnazione
- Delibera per interventi straordinari
- Deliberazioni assembleari nulle
- Deliberazioni nulle
- Delibere invalide
- Delibere nulle ed annullabili
- È solo annullabile e va impugnata entro trenta giorni la delibera condominiale che decide su un punto non compreso nell’ordine del giorno
- E’ nulla la deliberazione che modifica a maggioranza i criteri di ripartizione delle spese condominiali
- L’assemblea ha il potere di modificare sostituire o sopprimere un servizio istituito e disciplinato dal regolamento condominiale
- L’appello contro una sentenza che decide sull’impugnazione della deliberazione condominiale va proposto con citazione
- La delibera assembleare è immediatamente efficace e non bisogna attendere 30 giorni per eseguirla
- La delibera contraria al regolamento di condominio deve essere considerata annullabile
- Le decisioni dell’assemblea sono direttamente imputabili ai singoli condomini
- Non è possibile impugnare per nullità ed annullabilità il verbale d’assemblea
- Nullità delibere
- Può una delibera condominiale stabilire penali a carico dei condomini morosi_
- Quando una deliberazione assembleare assume valore contrattuale
- Se l’assemblea non riesce prendere decisioni ogni condominio può chiedere che le adotti l’Autorità Giudiziaria